Art. 16.
(Valutazione annuale dei funzionari
di pubblica sicurezza).

      1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari con la qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che, limitatamente ai vice questori aggiunti, della progressione in carriera.
      2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dai funzionari di cui al medesimo comma, in rapporto alla struttura di rispettiva appartenenza, al questore, al direttore centrale o al direttore dell'ufficio di livello equivalente.